Aliquote Imposte
Sulle forniture di gas naturale e energia elettrica gravano due diverse imposte indirette, entrambe versate all’Erario da parte del fornitore e addebitate in fattura al cliente:
Accise
- Gas naturale - Si applicano in misura crescente in base al quantitativo ceduto al cliente (espresso in metri cubi) e a seconda dell’utilizzo (per autotrazione, uso industriale, uso civile, produzione di energia eletrica) e dei territori in cui avviene l’erogazione.
- Energia elettrica - si applicano in base al quantitativo ceduto al cliente (espresso in kWh) e a seconda che sia utilizzata nelle abitazioni ovvero in qualsiasi altro luogo; in questo secondo caso, sono previste accise differenziate a seconda del quantitativo consumato.
Le accise sono gestite e amministrate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul cui sito sono pubblicate tutte le accise applicabili.
IVA
- Gas naturale - Secondo la legge, si applica nella misura del 22% o del 10%, qualora il cliente utilizzi il gas per uso civile fino a 480 metri cubi o nelle proprie attività estrattive, agricole e manifatturiere.
- Energia elettrica – si applica al 22% o al 10% qualora sia ceduta per l’uso domestico, nonchè all’energia utilizzata da imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili, nonchè all’energia utilizzata dai consorzi di bonifica e di irrigazione per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. Si applica IVA al 10% anche qualora l’energia elettrica sia ceduta ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Sulla base dell’art. 17, comma 6, lettera d-quater, D.P.R. 633/72, in caso di cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori si applica il meccanismo del reverse charge.
L’IVA è gestita e amministrata dall’Agenzia delle Entrate ed è regolata dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Aliquote accisa nazionali - Agenzia delle dogane e dei Monopoli