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Servizio Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

Che cos’è la conciliazione?

Il Servizio Conciliazione è un servizio gratuito messo a disposizione dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA oppure Autorità) e gestito da Acquirente Unico per risolvere agevolmente le controversie tra il cliente finale BT, MT o prosumer (soggetto che è al contempo consumatore di energia elettrica e produttore) e il proprio venditore di energia elettrica e/o gas naturale. Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR europei in materia di consumo. Per risolvere le controversie insorte fra un consumatore e un operatore nei settori di competenza dell’Autorità, è possibile rivolgersi in alternativa anche a uno degli altri organismi iscritti nell’elenco degli organismi ADR istituito dall’Autorità.

Il Servizio:

  • ha natura volontaria;
  • è gratuito per le Parti;
  • è on-line;
  • è successivo ad un reclamo;
  • è alternativo ad altre procedure;
  • prevede la possibilità di chiamata in causa del Distributore.

Il Servizio trova applicazione nelle controversie relative all’energia elettrica e/o gas naturale con esclusione di quelle che riguardano profili tributari e fiscali, e può essere attivato nei confronti dell’Esercente la vendita o il Distributore da parte di clienti finali, rappresentati da:

  • per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT);
  • per il settore gas: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici, sia di gas naturale che di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, connessi in bassa pressione (BP).

La richiesta di accesso al Servizio può essere presentata dal cliente direttamente, oppure tramite un’associazione di consumatori o di categoria, o da soggetti diversi dai quali il cliente decida di farsi rappresentare (con procura generale o speciale).

Per essere ammessi al Servizio deve essere stato in precedenza inviato un reclamo scritto al quale, trascorsi almeno 50 giorni (e non più di un anno) non sia stata data risposta oppure entro 6 mesi da una risposta che sia stata insoddisfacente.

Quali sono gli esiti della procedura?

Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, la procedura si chiude comunque e la pratica è archiviata con esito negativo. Per altre informazioni sulla conciliazione, ti invitiamo a consultare l’apposita sezione del sito dell’Autorità.