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Informativa sulla Costituzione in Mora e Indennizzi Automatici in caso di sospensione della fornitura

In conformità a quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) (Allegato A alla Deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) (Allegato A alla Deliberazione 258/2015/R/com), in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture entro i termini indicati, Shell Energy Italia procederà alla formale costituzione in mora del Cliente, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), indicando il termine ultimo per effettuare il saldo della fattura insoluta e le modalità attraverso le quali il Cliente dovrà comunicare al fornitore l'avvenuto pagamento.

In assenza di pagamento, Shell Energy Italia potrà richiedere all’impresa di distribuzione competente la sospensione della fornitura per morosità, a condizione che sia decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione, fermo restando il rispetto di quanto di seguito indicato: (i) in caso di Cliente connesso in bassa tensione, che siano decorsi almeno 25 giorni solari dalla ricezione della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora; e (ii) per tutte le altre tipologie di Clienti, che siano decorsi almeno 40 giorni solari dalla ricezione della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora.

Si precisa che, nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, ove sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, solo decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

A seguito della richiesta di sospensione e/o dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al Cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra previste dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) e/o dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE), il fornitore è tenuto a riconoscere al Cliente, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:

  • 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, ovvero sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora;
  • 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, ovvero sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
    1. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
    2. mancato rispetto del termine minimo previsto tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distribuzione per la sospensione della fornitura per morosità o riduzione della potenza.

Nei casi sopra indicati, il Cliente non sarà tenuto al pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.