Il sistema EU ETS (European Emission Trading Scheme)
Introduzione all'EU ETS
L'EU ETS (European Emission Trading Scheme), già applicato a settori come l'industria pesante e il trasporto aereo e marittimo, è uno dei principali strumenti dell'Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico. Questo sistema incentiva la riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare di CO2, favorendo l'adozione di tecnologie più efficienti e l'uso di combustibili sostenibili.
L’EU ETS2
Nell’ambito delle revisioni della Direttiva ETS, è stato definito un più ampio sistema di scambio di emissioni con la denominazione di ETS 2. Tale sistema, volto a gestire le emissioni di CO2 relative al mondo degli edifici, del trasporto su strada e dei settori aggiuntivi, comprese le emissioni di gran parte le PMI non coperte dall’attuale EU ETS, sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2027 in parallelo rispetto all’EU ETS, con propri meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici soggetti regolamentati, per i quali non sono previsti rilasci gratuiti di quote.
In particolare, il sistema EU ETS “2” è stato istituito dall’art. 42-ter del d.lgs. 47/2020, come modificato e integrato dal d.lgs. 147 del 10 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 241 del 14 ottobre 2024), , per gli ambiti elencati nell’allegato I-bis del d.lgs. 47/2020.
Al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, a partire dal 2025, i soggetti regolamentati tra cui i venditori di gas naturale come Shell Energy Italia, hanno avviato le attività di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂ derivanti dal consumo di gas naturale dei propri clienti finali.
Successivamente, questi soggetti saranno tenuti a acquistare, attraverso un sistema di aste, delle quote EU ETS2 per ogni tonnellata di CO₂ prodotta dalla combustione del gas naturale. Le quote EU ETS2 acquistabili verranno progressivamente ridotte ogni anno per incentivare la riduzione delle emissioni di CO₂.
A partire dal 2028 (per l’anno di emissione 2027), i costi sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione di CO2 potranno essere trasferiti ai consumatori finali.
Per la corretta identificazione dei consumi riconducibili al sistema EU ETS2 previste dal Capo IV bis della Direttiva 2003/87/CE, Shell Energy Italia acquisisce da ciascun cliente finale le informazioni relative all’utilizzo finale del gas in modo da ricondurre le emissioni ai Common Reporting Format (CRF) corrispondenti.
CRF2 | CATEGORIA | ESCLUSIONI | |
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1 A4a | USO IN EDIFICI COMMERCIALI / ISTITUZIONALI E RESIDENZIALI | Emissioni derivanti dalla combustione di combustibili in edifici commerciali e istituzionali (riscaldamento degli ambienti, acqua calda, cucina, ecc.) | Esclude eventuali emissioni derivanti dalla combustione di combustibili in agricoltura, silvicoltura, pesca e industrie ittiche come gli allevamenti ittici (CRF 1A4c). |
1 A4b | USO IN EDIFICI COMMERCIALI / ISTITUZIONALI E RESIDENZIALI | Tutte le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili domestici (riscaldamento degli ambienti, acqua calda, cucina, fuoristrada e macchinari utilizzati in questo settore, tosaerba, ecc.) | Esclude eventuali emissioni derivanti dalla combustione di combustibili in agricoltura, silvicoltura, pesca e industrie ittiche come gli allevamenti ittici (CRF 1A4c). |
1 A3b | TRASPORTO STRADALE | Tutte le emissioni di combustione e per evaporazione derivanti dall'uso di carburante nei veicoli stradali come automobili, motocicli, veicoli leggeri e pesanti come camion, autobus, additivi a base di urea per catalizzatori, ecc. Tuttavia, come differenza importante, i veicoli agricoli utilizzati su strade asfaltate (ossia quando il tipo di veicolo è progettato principalmente per scopi agricoli ma può essere utilizzato anche su strade asfaltate, ad esempio trattori) sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ETS2 ai sensi dell'allegato III, nonostante siano inclusi nel CRF 1A3b | L'aviazione commerciale (1A3a, per lo più coperta dall'EU ETS), l'aviazione privata (1A3a, per lo più non coperta dall'EU ETS), i veicoli fuoristrada in agricoltura (1A4c), le ferrovie (1A3c), la navigazione marittima e per vie navigabili commerciali (1A3d, per lo più coperta dall'EU ETS), la navigazione marittima e per vie navigabili private (1A3d, per lo più non contemplate dall'EU ETS), operazioni militari ecc. (1A5b), ecc. |
1 A1b | INDUSTRIE ENERGETICHE | Emissioni da combustibili bruciati per la produzione di energia elettrica (centrali elettriche), cogenerazione di calore ed elettricità (impianti di cogenerazione) e centrali termiche, raffinerie (1A1b) | I grandi consumatori finali (in particolare quelli con la capacità totale delle unità di combustione supera i 20 MW) sono coperti dall'EU ETS. |
1 A1c | INDUSTRIE ENERGETICHE | Emissioni da combustione in cokerie dell'industria siderurgica (1A1c), combustibili utilizzati per la combustione in impianti esclusi dall'EU ETS a norma dell'allegato I, paragrafo 1, della direttiva (impianti che utilizzano più del 95 % di biomassa conforme alla direttiva DER II e impianti utilizzati per ricerca e sviluppo (R&S)) | |
1 A2 | INDUSTRIE MANIFATTURIERE E COSTRUZIONE | Emissioni derivanti dalla combustione di combustibili nell'industria (siderurgica, cemento, prodotti chimici, ecc.), compresa la combustione per la produzione di elettricità e calore per uso proprio in queste industrie. Sono comprese anche le emissioni derivanti dalla combustione di carburante in qualsiasi macchinario fuoristrada o mobile (come escavatori o macchine mobili da cantiere) e nelle sedi centrali di aziende industriali (stessa attività economica dei siti industriali). | Gli impianti più grandi che sono già coperti dall'EU ETS e i combustibili utilizzati per scopi non energetici per l'input di processo (CRF di categoria da 2a a 2h), come i reagenti chimici (ad esempio il gas naturale per la produzione di ammoniaca) o gli agenti riducenti (ad esempio l'industria siderurgica). |