Aggiornamento in materia di agevolazioni tariffarie a sostegno delle popolazioni colpite da eventi meteorologici avversi nel 2023
Con la delibera 10/2024/R/COM, con la finalità di semplificare e favorire il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ARERA ha aggiornato e integrato la precedente Delibera 565/2023 la quale riconosce le agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti titolari di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, attive al 1° maggio 2023, nei Comuni o nelle frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 del Decreto-legge 61/23, asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatesi lo scorso maggio 2023.
- La suddetta Delibera ha individuato nella data del 30 giugno 2024 il termine finale entro il quale dovrà essere inviata l’istanza per l’ottenimento delle agevolazioni tariffarie.
- A seguito dell’istanza Shell Energy Italia provvederà entro il 31 ottobre 2024 ad emettere, in caso di esito positivo delle verifiche del distributore, la fattura di conguaglio.
- Fino all’emissione della detta fattura di conguaglio, se dovuta, verranno sospesi i pagamenti delle rate non ancora scadute relative alle fatture con competenza da maggio a ottobre 2023.
Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal provvedimento in tanti punti di fornitura, ovvero utenze, quanti erano quelli attivi alla data dell’1° maggio 2023.
Per ottenere tali agevolazioni tariffarie, qualora in possesso dei requisiti richiesti, si invitano i clienti a compilare il modulo allegato e a trasmetterlo, corredato di copia fronte/retro del documento di riconoscimento, ai seguenti recapiti:
Si segnala inoltre che con la delibera 50/2024/R/COM ARERA ha introdotto ulteriori disposizioni in favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023.
I soggetti beneficiari delle misure sono in questo caso i titolari di forniture Luce e Gas naturale attive alla data del 2 novembre 2023 e site in corrispondenza delle strade, vie, piazze etc, di cui all’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023.
Il provvedimento ha previsto in particolare che:
- la durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 , comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati sia pari a 6 mesi a decorrere dalla data iniziale del verificarsi degli eventi, ossia il 2 novembre 2023 e fino alla data del 2 maggio 2024;
- I clienti possano usufruire della rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi, prevedendo inoltre:
- periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata;
- la facoltà del cliente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione concordato di durata inferiore;
che la rateizzazione non trovi applicazione per importi complessivi inferiori a 50 €;
- non si applichi, dal 2 novembre al 2 maggio 2024, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità , anche nel caso di morosità sorte prima degli eventi alluvionali ovvero del 2 novembre 2023, . Terminato il suddetto periodo, nei casi di morosità verificatesi prima della data del 2 novembre 2023, le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG troveranno nuovamente applicazione.
Per maggiori informazioni le Delibere ARERA sono consultabili ai seguenti link: